TITOLO IV
Del processo di esecuzione
CAPO I
Del titolo esecutivo e dell'espropriazione forzata in generale

Art. 159

Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'articolo 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'articolo 592 del codice sono autorizzati con decreto del ministro di grazia e giustizia (1).

II. Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520 comma 2, e 532 del codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria.

III. Il Ministro di grazia e giustizia (1) stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli istituti.

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(1) Ministro della giustizia.


GIURISPRUDENZA

Vizi delle operazioni di vendita delegate al professionista - Rimedi esperibili - Reclamo ex art. 591-ter c.p.c. - Limiti - Atto contenente nuove condizioni di vendita - Specifica opposizione ex art. 617 c.p.c. - Onere - Opposizione al decreto di trasferimento - Inammissibilità - Fattispecie

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Nell'espropriazione immobiliare, in base alle disposizioni anteriori alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022, chi intende denunciare vizi delle operazioni di vendita delegate al professionista ha la facoltà di proporre il reclamo ai sensi dell'art. 591-ter c.p.c. avverso l'atto reputato viziato o, per illegittimità derivata, contro quelli successivi del medesimo sub-procedimento per i quali è previsto il predetto specifico rimedio oppure può proporre l'opposizione agli atti esecutivi avverso il primo atto del giudice dell'esecuzione conclusivo della relativa fase (cioè, di norma, il decreto di trasferimento), salvo che nella sequenza procedimentale si inserisca un provvedimento del giudice contenente condizioni di vendita significativamente nuove, il quale deve essere specificamente impugnato ex art. 617 c.p.c. al fine di evitarne il consolidamento con la conseguente inoppugnabilità di tutti gli atti compiuti anteriormente dal delegato. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha cassato la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta, per nullità derivata, avverso il decreto di trasferimento, poiché non era stato impugnato con il medesimo rimedio il provvedimento giudiziale antecedente, con cui si erano disposte nuove e diverse condizioni di vendita). (massima ufficiale)

Cassazione civile, sez. III, 28 Febbraio 2023, n. 6083.


Istituto di vendite giudiziarie - Attività di asporto e custodia di beni mobili - Liquidazione di compensi e spese in base al d.m. n. 109 del 1997 - Sussistenza - Applicabilità del d.m. n. 80 del 2009 - Esclusione - Ragioni.
La liquidazione dei compensi e delle spese spettanti agli Istituti di Vendite Giudiziarie per le attività ad essi attribuite (tra cui la custodia, il trasporto e la vendita dei beni mobili pignorati) è regolata esclusivamente ed interamente dalle disposizioni del d.m. n. 109 del 1997, sicché non può trovare applicazione, neppure parziale, il d.m. n. 80 del 2009 che disciplina, invece, i compensi spettanti agli altri soggetti, diversi dai predetti istituti, nominati custodi dei beni pignorati in sostituzione del debitore ai sensi dell'art. 520, comma 2, c.p.c. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. VI, 18 Maggio 2020, n. 9048.