TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO V
Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza

Art. 152

Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed onorari liquidate dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. (1)

________________
(1) Periodo aggiunto dall’art. 52, comma 6 della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).


GIURISPRUDENZA

Dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Mancato rilievo da parte del giudice sia in parte motiva che dispositiva del provvedimento decisorio - Errore revocatorio - Configurabilità - Fondamento

.

L'omessa valutazione della dichiarazione - presente nelle conclusioni del ricorso e nel fascicolo di ufficio - di esonero dal pagamento delle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., cui sia seguita, sia nella parte motiva che nel dispositivo della decisione, una condanna alle spese, configura un'ipotesi di errore revocatorio, essendo la statuizione di condanna frutto di un errore di percezione circa il contenuto del ricorso e della dichiarazione ad esso allegata. (massima ufficiale)

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 13 Giugno 2023, n. 16825.


Processo civile - Giudizi per prestazioni previdenziali - Indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio - Omissione - Sanzione dell’inammissibilità del ricorso - Irragionevolezza - Incostituzionalità.
L’eccessiva gravità della sanzione e delle sue conseguenze, rispetto al fine perseguito, comporta la manifesta irragionevolezza dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., ultimo periodo («A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo»), il quale, nei giudizi per prestazioni previdenziali, sanziona con l’inammissibilità del ricorso l’omessa indicazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, il cui importo deve essere specificato nelle conclusioni dell’atto introduttivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Corte Costituzionale, 24 Ottobre 2017, n. 241.