TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO IV
Del procedimento davanti alla Corte suprema di cassazione

Art. 133

Riserva di ricorso. Estinzione del processo
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. La riserva di ricorso per cassazione prevista nell'articolo 361 del codice deve essere fatta nei modi stabiliti dall'articolo 129 primo e secondo comma. Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il presente comma non si applica. (1)

II. Si applicano al ricorso per Cassazione le disposizioni dell'articolo 129 terzo comma.

III. L'articolo 129, terzo comma, si applica altresì se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall'articolo 360, terzo comma, del codice.

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(1) Periodo aggiunto, con effetto dal 19 agosto 2014, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 24 giugno 2014, n. 90.