TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE III
Della decisione della causa

Art. 124

Certificato di passaggio in giudicato della sentenza
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice.

II. Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'articolo 327 del codice.


GIURISPRUDENZA

Eccezione di giudicato esterno - Non contestazione - Onere della prova in capo all’eccipiente - Contenuto - Esplicita ammissione della formazione del giudicato - Applicabilità - Esclusione

.

La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.pc., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno. (massima ufficiale)

Cassazione civile, sez. III, 28 Dicembre 2023, n. 36258.


Giudicato esterno - Rilevabilità in sede di legittimità - Condizioni - Osservanza del principio di autosufficienza - Necessità - Onere del deducente di indicare il momento processuale di avvenuta acquisizione nel giudizio di merito - Sussistenza - Produzione della sentenza in sede di legittimità - Esclusione

.

Il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata. (massima ufficiale)

Cassazione civile, sez. III, 06 Giugno 2023, n. 15846.


Opposizione allo stato passivo - Credito fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto - Cancellazione dal ruolo della causa di opposizione per inattività delle parti - Mancata riassunzione - Giudizio iniziato prima del 25 giugno 2008 - Operatività dell'estinzione d'ufficio - Esclusione - Non definitività del decreto ingiuntivo - Conseguente inopponibilità al fallimento.
Nell'opposizione allo stato passivo, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. che sia stato opposto con giudizio cancellato dal ruolo per inattività delle parti e non riassunto, non è opponibile alla massa fallimentare, laddove il giudizio di opposizione sia iniziato prima dell'entrata in vigore, il 25 giugno 2008, ex art. 50 del d.l. n. 118 del 2008, convertito nella l. n. 133 del 2008, del nuovo testo dell'art. 181, primo comma c.p.c. alla luce del quale l'estinzione del giudizio in caso di inattività delle parti può essere pronunciata d'ufficio. Ne consegue che, in difetto di una esplicita pronuncia di estinzione divenuta inoppugnabile, richiesta secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis, il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà ex art.647 c.p.c. non può considerarsi passato in cosa giudicata formale e sostanziale e pertanto non è opponibile al fallimento. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I, 26 Febbraio 2019, n. 5657.


Opposizione allo stato passivo - Credito fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto - Cancellazione dal ruolo della causa di opposizione per inattività delle parti - Mancata riassunzione - Giudizio iniziato prima del 25 giugno 2008 - Operatività dell'estinzione d'ufficio - Esclusione - Non definitività del decreto ingiuntivo - Conseguente inopponibilità al fallimento.
Nell'opposizione allo stato passivo, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. che sia stato opposto con giudizio cancellato dal ruolo per inattività delle parti e non riassunto, non è opponibile alla massa fallimentare, laddove il giudizio di opposizione sia iniziato prima dell'entrata in vigore, il 25 giugno 2008, ex art. 50 del d.l. n. 118 del 2008, convertito nella l. n. 133 del 2008, del nuovo testo dell'art. 181, primo comma c.p.c. alla luce del quale l'estinzione del giudizio in caso di inattività delle parti può essere pronunciata d'ufficio. Ne consegue che, in difetto di una esplicita pronuncia di estinzione divenuta inoppugnabile, richiesta secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis, il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà ex art.647 c.p.c. non può considerarsi passato in cosa giudicata formale e sostanziale e pertanto non è opponibile al fallimento. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I, 26 Febbraio 2019, n. 5657.


Dichiarazione di adottabilità - Sentenza di appello - Ricorso per cassazione - Deposito in cancelleria della copia autentica della sentenza contenente la certificazione della sua irrevocabilità - Attestazione implicita dell’avvenuta notifica d’ufficio della decisione ex art. 17, c. 1, l. n. 184 del 1983 - Configurabilità - Conseguenze.
In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che dichiara l'adottabilità di un minore, il deposito in cancelleria della copia autentica della sentenza impugnata, recante il timbro della cancelleria attestante l'intervenuta irrevocabilità della decisione, a seguito della mancata proposizione del ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.c., è idonea ad attestare, per implicito, anche l'avvenuta notificazione alle parti della decisione della corte d'appello effettuata ai sensi dell'art. 17 della legge 184 del 1983, essendo eventualmente onere del ricorrente dimostrare l'esistenza in fatto di circostanze che avrebbero potuto sovvertire l'inevitabile constatazione dell'avvenuto spirare dei termini, quali ad es., l'avvenuta notifica della sentenza in versione non integrale. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I, 26 Giugno 2018, n. 16857.


Accertamento del passivo - Decreto ingiuntivo - Giudicato formale e sostanziale - Emissione del decreto ex art. 647 c.p.c. - Necessità - Conseguenze in tema di opponibilità al fallimento.
In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 l.fall. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. VI, 24 Ottobre 2017, n. 25191.


Giudicato - Onere della prova.
L’onere probatorio che incombe alla parte che eccepisce il giudicato segue la regola generale di cui all’art. 115 c.p.c. (principio di non contestazione specifica), laddove il processo verta su diritti disponibili.
Ne segue che, se il passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale non è contestato specificamente, è superflua l’attestazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., secondo il quale “a prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell´articolo 395 del codice. [II]. Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall’articolo 327 del codice”.
L’efficacia di giudicato consegue infatti ope legis, ai sensi dell’art. 324 c.p.c., al verificarsi di uno degli eventi ivi dedotti, (inutile decorrenza dei termini per l’impugnazione) e  la certificazione ad opera del cancelliere dell’avvenuto passaggio in giudicato del provvedimento non svolge alcuna funzione costitutiva.
D’altra parte tale certificazione è rilasciata a seguito di un mero controllo formale da parte del Cancelliere, il quale si limita a rilevare la presenza di impugnazioni avverso il provvedimento in questione
Muovendo da un’analisi di sistema, essa non è  l’unico mezzo di prova idoneo a provare l’irrevocabilità, né le sue risultanze sono incontestabili. (Alessandro Ghelardini) (riproduzione riservata)
Tribunale Firenze, 02 Maggio 2017.