TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE III
Della decisione della causa

Art. 125

Riassunzione della causa
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che deve contenere:

1) l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire;

2) il nome delle parti e dei loro difensori con procura;

3) il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;

4) l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo 163-bis del codice;

5) l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del codice;

6) l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell'articolo 307 primo comma del codice, l'indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.

II. Se, prima della riassunzione, il giudice istruttore abbia tenuto l'udienza di prima comparizione, e la causa debba essere riassunta davanti allo stesso giudice, le parti debbono essere citate a comparire in una udienza d'istruzione. Se il giudice istruttore già designato non fa più parte del tribunale o della sezione, la parte che provvede alla riassunzione deve preliminarmente chiedere la sostituzione con ricorso al presidente del tribunale o della sezione.

III. La comparsa è notificata a norma dell'articolo 170 del codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente.


GIURISPRUDENZA

Riassunzione del giudizio sospeso - Da parte degli eredi dell'attore - Necessità di notifica al convenuto contumace - Insussistenza

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La riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli eredi dell'attore non richiede la notifica al convenuto contumace, in quanto non rientra nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'art. 292 c.p.c., né comporta un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, posto che gli eredi subentrano al loro dante causa nella medesima posizione processuale in cui quest'ultimo si trovava, senza poter operare alcuna sostanziale modificazione delle domande e delle eccezioni già precedentemente proposte in giudizio. (massima ufficiale)

Cassazione civile, sez. I, 12 Settembre 2022, n. 26800.


Processo telematico - Comparsa di riassunzione - Deposito - Modalità cartacea - Inammissibilità - Contumacia - Esclusione.
La comparsa di riassunzione che si inserisce all’interno di un processo già avviato, rispetto al quale le parti risultano costituite in precedenza, deve sottostare, come tutti gli atti endoprocessuali, all’obbligo del deposito telematico a pena di inammissibilità della stessa, analogamente a quanto si prevede per tutti gli atti endoprocessuali non depositati telematicamente. (Claudio Pirola) (riproduzione riservata)

Tale inammissibilità della comparsa non determina la contumacia della parte atteso che il processo, tempestivamente riassunto in seguito a declaratoria di incompetenza territoriale, continua dinanzi al giudice dichiarato competente, e pertanto la costituzione della parte, avvenuta nella prima fase del processo, conserva la sua efficacia. (Claudio Pirola) (riproduzione riservata)
Tribunale Cremona, 08 Gennaio 2019.


Estinzione del processo - Per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione - Riassunzione a seguito di sentenza di incompetenza - Qualificazione come atto di riassunzione o introduttivo di un nuovo giudizio - Criteri - Idoneità e tempestività - Verifica - Eventuale dichiarazione di estinzione del processo - Attribuzione esclusiva del giudice "ad quem".
Quando, a seguito di sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito, sia stata posta in essere un'attività processuale astrattamente riconducibile al modello della riassunzione, spetta al giudice davanti al quale la riassunzione stessa sia stata effettuata stabilire se essa, come concretamente attuata, sia tempestiva e, più in generale, risponda ai requisiti di forma e di contenuto necessari perché si verifichi l'effetto della continuazione del processo davanti al giudice "ad quem" e sia evitata l'estinzione. A tal fine, è necessario compiere un attento esame del contenuto sostanziale dell'atto di riassunzione per verificare la sussistenza di una non equivoca volontà di proseguire il giudizio inizialmente promosso, volontà configurabile anche implicitamente, senza che occorra una espressa dichiarazione in questo senso. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. II, 30 Luglio 2018, n. 20068.


Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento – Opposizione – Prosecuzione del procedimento davanti al giudice italiano – Modalità – Applicazione dell’art.125 Disp. att. c.p.c.
Per individuare le modalità della prosecuzione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo europeo occorre applicare l’art.125 Disp. att. c.p.c., imponendo al creditore ricorrente di riassumere la domanda già proposta con il ricorso monitorio europeo. Seguendo questa interpretazione, con le prescrizioni richieste in tema di vocatio in ius oltre che di editio actionis il diritto di difesa dell’opponente viene garantito pienamente.
Per altro verso, si potranno ricollegare gli effetti giuridici della domanda proprio al ricorso per decreto ingiuntivo europeo e non alla citazione ex novo: il processo iniziato nella forma comunitaria finirebbe così con il proseguire con la riassunzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Tribunale Taranto, 15 Settembre 2016.