Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29417 - pubb. 04/07/2023
Sulla rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno
Cassazione civile, sez. III, 06 Giugno 2023, n. 15846. Pres. Sestini. Est. Pellecchia.
Giudicato esterno - Rilevabilità in sede di legittimità - Condizioni - Osservanza del principio di autosufficienza - Necessità - Onere del deducente di indicare il momento processuale di avvenuta acquisizione nel giudizio di merito - Sussistenza - Produzione della sentenza in sede di legittimità - Esclusione
Il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata. (massima ufficiale)
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