Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21553 - pubb. 19/04/2019

Credito fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto e cancellazione dal ruolo della causa di opposizione per inattività delle parti

Cassazione civile, sez. I, 26 Febbraio 2019, n. 5657. Est. Paola Vella.


Opposizione allo stato passivo - Credito fondato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto - Cancellazione dal ruolo della causa di opposizione per inattività delle parti - Mancata riassunzione - Giudizio iniziato prima del 25 giugno 2008 - Operatività dell'estinzione d'ufficio - Esclusione - Non definitività del decreto ingiuntivo - Conseguente inopponibilità al fallimento



Nell'opposizione allo stato passivo, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. che sia stato opposto con giudizio cancellato dal ruolo per inattività delle parti e non riassunto, non è opponibile alla massa fallimentare, laddove il giudizio di opposizione sia iniziato prima dell'entrata in vigore, il 25 giugno 2008, ex art. 50 del d.l. n. 118 del 2008, convertito nella l. n. 133 del 2008, del nuovo testo dell'art. 181, primo comma c.p.c. alla luce del quale l'estinzione del giudizio in caso di inattività delle parti può essere pronunciata d'ufficio. Ne consegue che, in difetto di una esplicita pronuncia di estinzione divenuta inoppugnabile, richiesta secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis, il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà ex art.647 c.p.c. non può considerarsi passato in cosa giudicata formale e sostanziale e pertanto non è opponibile al fallimento. (massima ufficiale)


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