TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO I-bis
Dei mediatori familiari
Art. 12-quinquies
Domande di iscrizione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.
II. Gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al primo comma, numeri 1), 2) e 3) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comitato di cui all'articolo 12-ter effettua i controlli previsti dall'articolo 71 del citato decreto. Il presidente procede in ogni caso ai sensi dell'articolo 17. (1)
(1) Comma sostituito dall’art. 4, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «II. Il presidente procede ai sensi dell'articolo 17.»