TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO I-bis
Dei mediatori familiari


Art. 12-quinquies

Domande di iscrizione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco devono presentare domanda al presidente del tribunale, corredata dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;

4) attestazione rilasciata dall'associazione professionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

5) i titoli e i documenti che l'aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza.

II. Gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al primo comma, numeri 1), 2) e 3) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comitato di cui all'articolo 12-ter effettua i controlli previsti dall'articolo 71 del citato decreto. Il presidente procede in ogni caso ai sensi dell'articolo 17. (1)

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(1) Comma sostituito dall’art. 4, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Il comma sostituito recitava: «II. Il presidente procede ai sensi dell'articolo 17.»