TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE II
Dell'istruzione della causa

Art. 106

Disposizioni relative al testimone non comparso
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il giudice istruttore può pronunciare i provvedimenti di cui all'articolo 255 primo comma del codice contro il testimone non comparso dopo che è decorsa un'ora da quella indicata per la comparizione.

II. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo contro il testimone.