TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE II
Dell'istruzione della causa

Art. 103

Termine per l'intimazione al testimone
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. L'intimazione di cui all'articolo 250 del codice deve essere fatta ai testimoni almeno sette giorni prima dell'udienza in cui sono chiamati a comparire. (1)

II. Con l'autorizzazione del giudice il termine può essere ridotto nei casi d'urgenza.

III. L'intimazione a cura del difensore contiene:

1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

2) il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

3) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. (2)

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(1) Le parole « sette giorni » hanno sostituito le parole « tre giorni » in base alla l. 28 dicembre 2005, n. 263 con effetto dal 1° marzo 2006.
(2) Comma aggiunto dalla l. n. 263, cit. con effetto dal 1° marzo 2006.