Codice della Mediazione
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
Controversie oggetto di mediazione
TESTO A FRONTE
1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, nè le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.