Codice della Mediazione


Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 2

Controversie oggetto di mediazione
TESTO A FRONTE

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, nè le procedure di reclamo e di conciliazione (1) previste dalle carte dei servizi.

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(1) L’art. 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha inserito all'articolo 2, comma 2, dopo le parole «procedure di reclamo» le seguenti: «e di conciliazione».


GIURISPRUDENZA


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