Codice della Mediazione
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
Controversie oggetto di mediazione
1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, nè le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
Controversie oggetto di mediazione
1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, nè le procedure di reclamo e di conciliazione (1) previste dalle carte dei servizi.
(1) L’art. 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha inserito all'articolo 2, comma 2, dopo le parole «procedure di reclamo» le seguenti: «e di conciliazione».