Codice della Mediazione
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, nè le procedure di reclamo e di conciliazione (1) previste dalle carte dei servizi.