Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO III - Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
Capo I - Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo
Capo I - Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo
Art. 166
Pubblicità del decreto
Testo a fronte Mass. ragionato
TESTO A FRONTE
I. Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell’articolo 17 (1). Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati. (CCII)
II. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell’articolo 88, secondo comma.
(CCII)
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(1) Periodo sostituito dall’art. 12 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
(1) Periodo sostituito dall’art. 12 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).