Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO III - Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione
Capo I - Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo
I. Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell’articolo 17 (1). Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati. (CCII)
II. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell’articolo 88, secondo comma.
(CCII)