Legge Fallimentare e Massimario
Capo I - Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo
Art. 165
Commissario giudiziale
Testo a fronte Mass. ragionato
TESTO A FRONTE
I. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. (CCII) [solo per utenti Premium]
II. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39. (CCII) [solo per utenti Premium]
III. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruita' della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonche' ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo. (1) (CCII) [solo per utenti Premium]
IV. La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-bis. (1) (CCII) [solo per utenti Premium]
V. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni. (2) (CCII) [solo per utenti Premium]
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(1) Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(2) Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.