Legge Fallimentare e Massimario
Capo I - Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo
Art. 166
Pubblicità del decreto
I. Il decreto è a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Esso è inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia e nei giornali eventualmente indicati dal tribunale.
II. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 88.
Capo I - Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo
Art. 166
Pubblicità del decreto (1)
I. Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, mediante affissione all’albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all’ufficio del registro delle imprese. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.
II. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell’articolo 88, secondo comma.
(1) Articolo sostituito dall’art. 142 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
Capo I - Dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo
Art. 166
Pubblicità del decreto
I. Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell’articolo 17 (1). Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati. (CCII)
II. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell’articolo 88, secondo comma.
(CCII)
(1) Periodo sostituito dall’art. 12 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).