Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato
Art. 130
Efficacia del decreto (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129. (CCII)
II. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.
(CCII)
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(1) Articolo sostituito dall’art. 120 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(1) Articolo sostituito dall’art. 120 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.