Legge Fallimentare e Massimario


 
TITOLO II - Del fallimento
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato

Art. 130
Sentenze di omologazione del concordato

I. Il tribunale accerta l'osservanza delle prescrizioni di legge per l'ammissione e per la validità del concordato, esamina il merito delle proposte e la serietà delle garanzie offerte e decide su tutte le opposizioni con unita sentenza, omologando o respingendo il concordato.

II. La sentenza che omologa il concordato stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato, o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo non soggetto a reclamo.

III. Se nel concordato sono state concesse ipoteche a garanzia del concordato il tribunale, nel pronunciare l'omologazione, fissa un breve termine per l'iscrizione delle ipoteche da eseguirsi dal curatore.

IV. La sentenza è pubblicata ed affissa a norma dell'art. 17.

V. Essa è provvisoriamente esecutiva. Tuttavia, alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non è passata in giudicato, le somme dovute per l'adempimento del concordato devono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato.

TITOLO II - Del fallimento
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato

Art. 130
Efficacia del decreto (1)

I. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all’omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 129. (CCII) [solo per utenti Premium]

II. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell’articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento. (CCII) [solo per utenti Premium]

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(1) Articolo sostituito dall’art. 120 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.