Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Capo I
Giurisdizione
Art. 26
Giurisdizione italiana
1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali, può essere assoggettato ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia.
2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.
3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.
4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.
Relazione illustrativa
Il comma 1 sancisce che l’imprenditore che ha all’estero il centro principale degli interessi e che abbia una dipendenza in Italia può essere assoggettato ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza in Italia anche se è stata aperta analoga procedura all’estero.
La previsione, coerente con un’osservazione espressa dalla Commissione Giustizia della Camera, dà attuazione alla legge delega, all’articolo 2, comma 1, lettera f), che impone di recepire, ai fini della competenza territoriale, la nozione di centro degli interessi principali del debitore come definita dall’ordinamento dell’Unione europea. Deve infatti ritenersi che tale disposizione si riferisca anche alla giurisdizione, considerato che l’attuale art. 9 l.fall., nonostante la rubrica reciti solo "Competenza", disciplina entrambe. La precisazione secondo la quale la giurisdizione sussiste in presenza di una dipendenza in Italia, mira a risolvere un contrasto interpretativo tra quanti in dottrina e giurisprudenza, ritengono che per radicare la giurisdizione sia sufficiente l’esistenza di beni in Italia e quanti ritengono che l’imprenditore debba avere in Italia una sede secondaria o una dipendenza, come previsto dal regolamento n.848/2015, applicabile esclusivamente agli Stati membri dell’Unione europea.
Rispetto alla disciplina vigente, inoltre, il comma 2 prevede, come espressamente richiesto dalla Commissione Giustizia del Senato e come suggerito, nelle osservazioni, anche dall’omologa Commissione della Camera dei deputati, l’irrilevanza, anche ai fini della giurisdizione, del trasferimento del centro principale degli interessi all’estero nell’anno antecedente il deposito della domanda di accesso alla procedura o l’inizio della procedura di composizione della crisi, se anteriore; è stata inoltre eliminata la disposizione secondo la quale il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto dopo il deposito della domanda di accesso alla procedura, in quanto meramente ripetitiva della regola generale stabilita dall’art. 5 del codice di procedura civile ed assorbita dall’espressa previsione dell’irrilevanza del trasferimento antecedente. Il comma 3 fa salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea, che, in particolare, quanto al trasferimento della sede, sancisce, all’art. 3 del Regolamento n.848/2015, l’irrilevanza degli spostamenti avvenuti entro il periodo di tre mesi precedenti la domanda di apertura della procedura di insolvenza.
Infine, è previsto che il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, debba dichiarare se la procedura è principale, secondaria o territoriale. Si tratta di disposizione meramente confermativa di un obbligo che già deriva dal Regolamento. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO III
Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo I
Giurisdizione
Art. 26
Giurisdizione italiana
1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali puo' essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se e' stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia. (2)
2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se e' avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza. (3)
3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.
4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.
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(1) L’art. 7 del decreto legislativo 17
giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole
«Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza» con le seguenti:
«Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»; la rubrica del titolo III è stata nuovamente sostituita dall’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, con la seguente: «Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
(2) Comma sostituito dall’art. 8, lettera a) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16
luglio 2022.
(3) Comma sostituito dall’art. 8, lettera b) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.