Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO II
Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi (1)

Capo III
Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilita' del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione (2)

Art. 25-undecies

Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilita' del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici (3)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Sulla piattaforma di cui all'articolo 13 e' disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilita' del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico di cui all'articolo 13, comma 2, per la verifica della ragionevole perseguibilita' del risanamento.

2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera i 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intendera' approvato e verra' eseguito secondo le modalita' e i tempi nello stesso indicati. Sono fatte salve le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano ferme le responsabilita' per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.

3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalita' di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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(1) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(2) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(3) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.