Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO III
Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo I
Giurisdizione
Art. 26
Giurisdizione italiana
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali puo' essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se e' stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia. (2)
2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se e' avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza. (3)
3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.
4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.
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(1) L’art. 7 del decreto legislativo 17
giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole
«Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza» con le seguenti:
«Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»; la rubrica del titolo III è stata nuovamente sostituita dall’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, con la seguente: «Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
(2) Comma sostituito dall’art. 8, lettera a) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16
luglio 2022.
(3) Comma sostituito dall’art. 8, lettera b) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.