Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO II
Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi
Capo III
Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilita' del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione
Art. 25-decies
Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti (1), ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
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(1) L’art. 7, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito le parole: «comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti» con le seguenti: «comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti». In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, la modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.