Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

Art. 137
Compenso del curatore

1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. Al curatore è dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2. È in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.

3. Se nell'incarico si sono succeduti piu' curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.

4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3.



Relazione illustrativa
L’art. 137 afferma il principio del diritto del curatore al compenso per la sua attività, anche quando la liquidazione si chiude con il concordato.
Alla liquidazione provvede il tribunale su relazione del giudice delegato applicando i parametri stabiliti dal Ministero della Giustizia, tenendo conto dei risultati ottenuti con l’esercizio dell’impresa e quindi dei benefici economici ricevuti dai creditori e degli effetti conservativi dell’azienda.
Alla liquidazione si procede dopo l’approvazione del rendiconto e quindi in esito all’accertamento della mancanza di criticità nell’operato del curatore e, in caso di concordato, dopo la sua esecuzione.
Se, dopo la chiusura della procedura, vi è stata prosecuzione nell’incarico finalizzata a portare a termine giudizi pendenti o altre operazioni, spetta al curatore un’integrazione del compenso per l’ulteriore attività svolta.
Prima della liquidazione finale, è possibile liquidare al curatore acconti sul compenso ma, salvo giustificati motivi (esempio: impegnativa gestione del patrimonio e di giudizi in corso che impediscono la prosecuzione della liquidazione), si conferma che detti acconti possono essere accordati solo in esito a ripartizioni parziali e quindi contestualmente al pagamento anche dei creditori.
Per l’ipotesi di successione di più curatori nell’incarico viene liquidato un compenso complessivo al termine della procedura, al fine di evitare liquidazioni parziali eccessive rispetto al risultato finale, e questo viene ripartito proporzionalmente all’attività compiuta dagli interessati. E’ prevista la possibilità di riconoscere acconti ai curatori cessati.
Il comma 4 inibisce ogni pretesa ulteriore del curatore rispetto al compenso liquidato, nemmeno a titolo di spese.
Viene comminata la nullità per i pagamenti effettuati in violazione del divieto e ammessa la ripetizione di quanto indebitamente percepito, salva l’azione penale.
Il comma 5 dispone sulla liquidazione del compenso agli esperti nominati ai sensi dell’articolo 49 comma 3, lett. b), stabilendo che il compenso complessivamente liquidato debba essere ripartito tra il curatore e gli esperti di cui si è avvalso, in proporzione all’attività svolta da ognuno. Il testo integrale della Relazione illustrativa

TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti


Art. 137
Compenso del curatore

1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. Al curatore è dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 234 (2). È in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.

3. Se nell'incarico si sono succeduti piu' curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.

4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3.

____________________
(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».
(2) L’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al secondo periodo del comma 2 le parole: «di cui all'articolo 233, comma 2» con le seguenti: «di cui all'articolo 234».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.