Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione I
Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti
Art. 138
Nomina del comitato dei creditori
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilità ad assumere l'incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente. Salvo quanto previsto dall'articolo 139, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.
2. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.
3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.
4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il giudice delegato secondo i criteri dettati dai commi 1 e 2.
5. Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato.
6. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.
7. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato.
(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
Relazione illustrativa
La disciplina dell’organo rappresentativo del ceto creditorio è stata definita nella linea di tendenza sviluppata dalla stagione delle riforme iniziata nei primi anni duemila, che ne ha modificato e valorizzato il ruolo, da organo deputato a rilasciare pareri obbligatori ma quasi mai vincolanti, ad organo titolare di poteri sempre più ampi (pareri vincolanti, autorizzazioni), che si pone come necessario interlocutore del curatore nella gestione del patrimonio oggetto della liquidazione.
L’impostazione viene confermata dalla riforma.
La nomina del comitato compete al giudice delegato che vi deve provvedere entro trenta giorni dalla sentenza che apre la liquidazione giudiziale tenendo presenti le indicazioni sui possibili componenti desumibili dalla documentazione già acquisita (e quindi anche di quella presentata nell’ambito del procedimento unitario), dalle informazioni che può fornire il curatore, dalle manifestazioni di diponibilità eventualmente espresse dai creditori nelle domande di ammissione al passivo o precedentemente.
La norma indica i criteri da seguire affinché l’organo, la cui composizione può essere di tre o cinque membri, sia rappresentativo delle varie tipologie di creditori, dovendo il giudice delegato curare che nel comitato siano rappresentati i portatori di crediti di diversa entità e qualifica (e quindi privilegiati e chirografi), avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi e quindi escludendo dalla nomina sia i creditori di cui appare certo il soddisfacimento sia quelli a elevato rischio di insoddisfazione in quanto meno interessati alla gestione.
Considerate le variazioni dello stato passivo che possono intervenire o altri giustificati motivi (es: modifica delle aspettative di soddisfacimento) il giudice delegato può variare la composizione del comitato, sempre tenendo presenti i criteri di cui sopra.
Il comitato si considera costituito con l’accettazione della nomina e deve essere convocato entro dieci giorni dalla stessa affinché individui, a maggioranza, il presidente.
Il sesto e il settimo comma attengono alle modalità di funzionamento del comitato prevedendo, rispettivamente, l’obbligo di astensione del componente del comitato che si trovi in conflitto di interessi e la possibilità che un componente possa delegare, a sue spese e previa comunicazione al giudice delegato, a un avvocato o un dottore commercialista l’espletamento delle sue funzioni anche solo in parte e quindi, ad esempio, quando gli atti da autorizzare o i pareri da fornire comportino complesse valutazioni tecniche.
Il testo integrale della Relazione illustrativa