Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo III
Concordato preventivo

Sezione VI-bis
Degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società
(1)

Art. 120-quater

Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci (2)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 112, se il piano prevede che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda, il concordato, in caso di dissenso di una o piu' classi di creditori, puo' essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo rango e piu' favorevole di quello proposto alle classi di rango inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di rango pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato puo' essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente e' superiore a quello complessivamente riservato ai soci.

2. Per valore riservato ai soci si intende il valore effettivo, conseguente all'omologazione della proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, per le imprese minori, anche in altra forma.

3. I soci possono opporsi all'omologazione del concordato al fine di far valere il pregiudizio subito rispetto all'alternativa liquidatoria.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, all'omologazione del concordato in continuita' aziendale presentato dagli imprenditori individuali o collettivi diversi dalle societa' e dai professionisti.

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(1) Sezione aggiunta dall’art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 con effetto dal 16 luglio 2022.
(2) Articolo inserito dall’art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.


GIURISPRUDENZA


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