Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Strumenti di regolazione della crisi
Capo III
Concordato preventivo
Sezione VI-bis
Degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società (1)
Art. 120-quater
Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci (2)
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 112, se il piano prevede che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda, il concordato, in caso di dissenso di una o piu' classi di creditori, puo' essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo rango e piu' favorevole di quello proposto alle classi di rango inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di rango pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato puo' essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente e' superiore a quello complessivamente riservato ai soci.
2. Per valore riservato ai soci si intende il valore effettivo, conseguente all'omologazione della proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, per le imprese minori, anche in altra forma.
3. I soci possono opporsi all'omologazione del concordato al fine di far valere il pregiudizio subito rispetto all'alternativa liquidatoria.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, all'omologazione del concordato in continuita' aziendale presentato dagli imprenditori individuali o collettivi diversi dalle societa' e dai professionisti.
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(1) Sezione aggiunta dall’art. 25, comma 1,
del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83 con effetto dal 16 luglio 2022.
(2) Articolo inserito dall’art. 25, comma 1,
del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo III-bis
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società (2)
Art. 120-quater
Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 112, se il piano prevede che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda, il concordato, in caso di dissenso di una o piu' classi di creditori, puo' essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo grado (3) e piu' favorevole di quello proposto alle classi di grado (3) inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di grado (3) pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato puo' essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente e' superiore a quello complessivamente riservato ai soci.
2. Per valore riservato ai soci si intende il valore effettivo, conseguente all'omologazione della proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, per le imprese aventi i requisiti dimensionali di cui all'articolo 85, comma 3, terzo periodo (4), anche in altra forma. Il valore effettivo è determinato in conformità ai principi contabili applicabili per la determinazione del valore d'uso, sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando i dati risultanti dal piano di cui all'articolo 87 ed estrapolando le proiezioni per gli anni successivi. (5)
3. I soci possono opporsi all'omologazione del concordato al fine di far valere il pregiudizio subito rispetto all'alternativa liquidatoria.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, all'omologazione del concordato in continuita' aziendale presentato dagli imprenditori individuali o collettivi diversi dalle societa' e dai professionisti.
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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 27, comma 4 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al titolo IV, capo III le parole: «sezione VI-bis» con le seguenti: «Capo III-bis» ed ha sostituito la rubrica con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società».
(3) L’art. 27, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 1, al primo e al secondo periodo, la parola: «rango», ovunque ricorra, con la seguente: «grado».
(4) L’art. 27, comma 2, lettera b), numero 1) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 2 le parole: «imprese minori» con le seguenti: «imprese aventi i requisiti dimensionali di cui all'articolo 85, comma 3, terzo periodo».
(5) L’art. 27, comma 2, lettera b), numero 2) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha aggiunto dopo il primo periodo, in fine, il seguente: «Il valore effettivo è determinato in conformità ai principi contabili applicabili per la determinazione del valore d'uso, sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando i dati risultanti dal piano di cui all'articolo 87 ed estrapolando le proiezioni per gli anni successivi.».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.