CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE IV
Disposizioni relative al libro IV
Disposizioni di attuazione
SEZIONE IV
Disposizioni relative al libro IV
Art. 76
TESTO A FRONTE
I. I depositi che hanno per oggetto titoli di credito o somme di danaro debbono essere eseguiti presso la cassa dei depositi e prestiti secondo le norme della legge speciale, oppure presso un istituto di credito.