CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE IV
Disposizioni relative al libro IV

Art. 77

TESTO A FRONTE

I. Il deposito di cose mobili diverse dal danaro e dai titoli di credito, nei casi previsti dagli articoli 1210, primo comma, e 1214 del codice e in ogni altro caso in cui esso sia prescritto dalla legge o dal giudice ovvero sia voluto dalle parti, si esegue presso stabilimenti di pubblico deposito a norma delle leggi speciali.

II. Qualora non esistano stabilimenti di pubblico deposito nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione, o se ricorrono particolari ragioni, il pretore del luogo predetto, su ricorso della parte interessata, può autorizzare con decreto il deposito presso altro locale idoneo. (1)

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(1) A norma dell'art. 27, comma 3, lett. g), n. 1, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, la parola: «pretore» è sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»; ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116, come da ultimo modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, le disposizioni di cui all'art. 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025.