Disposizioni di attuazione
SEZIONE III
Disposizioni relative al libro III
Art. 66
TESTO A FRONTE
I. L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può esser convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
II. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può esser convocata a iniziativa di ciascun condomino.
III. L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati (1).
IV. L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima (2).
V.L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi (3).
VI. Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini (5), la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione (4).
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(1) Comma sostituito dall'art. 20, l. 11 dicembre 2012, n. 220. Il testo recitava: «L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza». La modifica è entrata in vigore il 18 giugno 2013. Successivamente, l'art. 63, comma 1-bis, lett. a), d.l. 14 agosto 2020, n. 104, conv., con modif., dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126, in vigore dal 14 ottobre 2020, ha inserito, al presente comma, le parole:« o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa» dopo le seguenti: «e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione».
(2) Comma inserito dall'art. 20, l. 11 dicembre 2012, n. 220. La modifica è entrata in vigore il 18 giugno 2013.
(3) Comma inserito dall'art. 20, l. 11 dicembre 2012, n. 220. La modifica è entrata in vigore il 18 giugno 2013.
(4) Comma aggiunto dall'art. 63, comma 1-bis, lett. a), d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modif., dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126. La modifica è entrata in vigore dal 14 ottobre 2020.
(5) L'art. 5-bis del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 conv. dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 ha sostituito le parole «di tutti i condomini» con le parole «della maggioranza dei
condomini».