CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE III
Disposizioni relative al libro III


Art. 60-bis

TESTO A FRONTE

I. Le domande previste dall'articolo 1105, quarto comma, del codice si propongono con ricorso al giudice di pace. (1)

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(1) Articolo inserito dall'art. 27, comma 3, lett. d), del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116; ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116, come da ultimo modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, le disposizioni di cui all'art. 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025.