CAPO I
Disposizioni di attuazione
SEZIONE III
Disposizioni relative al libro III


Art. 60-ter

TESTO A FRONTE

I. Sull'impugnazione del regolamento e delle deliberazioni, di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice, è competente il giudice di pace. (1)

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(1) Articolo inserito dall'art. 27, comma 3, lett. d), del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116; ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116, come da ultimo modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, le disposizioni di cui all'art. 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025.