Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XIV
Degli atti dello stato civile

Art. 451
Forza probatoria degli atti

I. Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.

II. Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.

III. Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.