Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XIV
Degli atti dello stato civile
Delle persone e della famiglia
TITOLO XIV
Degli atti dello stato civile
Art. 451
Forza probatoria degli atti
I. Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.
II. Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.
III. Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.