Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XIV
Degli atti dello stato civile

Art. 450

Pubblicità dei registri dello stato civile
TESTO A FRONTE

I. I registri dello stato civile sono pubblici.

II. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

III. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.