Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XIV
Degli atti dello stato civile
Delle persone e della famiglia
TITOLO XIV
Degli atti dello stato civile
Art. 450
Pubblicità dei registri dello stato civile
I. I registri dello stato civile sono pubblici.
II. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
III. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.