Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO X
Della tutela e dell'emancipazione
CAPO I
Della tutela dei minori
SEZIONE III
Dell'esercizio della tutela
Delle persone e della famiglia
TITOLO X
Della tutela e dell'emancipazione
CAPO I
Della tutela dei minori
SEZIONE III
Dell'esercizio della tutela
Art. 375
Autorizzazione del tribunale
I. Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:
1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
2) costituire pegni o ipoteche;
3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
II. L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO X
Della tutela e dell'emancipazione
CAPO I
Della tutela dei minori
SEZIONE III
Dell'esercizio della tutela
Art. 375
Autorizzazione del tribunale (1)
Articolo abrogato.
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(1) Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 7, lettera b) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
(1) Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 7, lettera b) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.