Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO X
Della tutela e dell'emancipazione
CAPO I
Della tutela dei minori
SEZIONE III
Dell'esercizio della tutela

Art. 375
Autorizzazione del tribunale

I. Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale:

1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;

2) costituire pegni o ipoteche;

3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;

4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

II. L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO X
Della tutela e dell'emancipazione
CAPO I
Della tutela dei minori
SEZIONE III
Dell'esercizio della tutela


Art. 375
Autorizzazione del tribunale (1)

Articolo abrogato.

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(1) Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 7, lettera b) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.