Codice Civile
LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO X
Della tutela e dell'emancipazione
CAPO I
Della tutela dei minori
SEZIONE III
Dell'esercizio della tutela
Art. 376
Vendita di beni
TESTO A FRONTE
I. Nell'autorizzare la vendita di beni, il giudice tutelare determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo. (1)
II. [...] (2)
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(1) L’articolo 1, comma 7, lettera c), numero 1) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ha sostituito le parole «il tribunale» con le seguenti: «il giudice tutelare» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo».
(2) Comma abrogato dall’articolo 1, comma 7, lettera c), numero 2) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
(1) L’articolo 1, comma 7, lettera c), numero 1) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ha sostituito le parole «il tribunale» con le seguenti: «il giudice tutelare» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e stabilendo il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo».
(2) Comma abrogato dall’articolo 1, comma 7, lettera c), numero 2) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.