Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VIII
Dell'adozione di persone maggiori di età
CAPO I
Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti

Art. 298
Decorrenza degli effetti della adozione

I. L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.

II. Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

III. Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione.

IV. Gli eredi dell'adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.

V. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.