Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VIII
Dell'adozione di persone maggiori di età
CAPO I
Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti

Art. 297

Assenso del coniuge o dei genitori
TESTO A FRONTE

I. Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati.

II. Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo. (1)

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(1) L'art. 37, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito la parola «potestà» con le parole: «responsabilità genitoriale», con effetto dal 7 febbraio 2014.



GIURISPRUDENZA


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