CAPO III
Disposizioni generali e finali
Disposizioni generali e finali
Art. 254
TESTO A FRONTE
I. I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni per decreto, delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell'articolo 1524 del codice sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.