CAPO III
Disposizioni generali e finali
Disposizioni generali e finali
Art. 253
TESTO A FRONTE
I. Le trascrizioni e le annotazioni di vincolo previste dal codice e da queste disposizioni, quando si tratta di rendite del debito pubblico o di altri beni per i quali leggi speciali stabiliscano determinate forme di pubblicità, si eseguono con l'osservanza di dette leggi.