CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE VI
Disposizioni relative al libro VI
Disposizioni transitorie
SEZIONE VI
Disposizioni relative al libro VI
Art. 225
TESTO A FRONTE
I. Le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell'omissione della trascrizione o dell'annotazione non si applicano agli atti anteriori all'entrata in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi.