CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE VI
Disposizioni relative al libro VI

Art. 225

TESTO A FRONTE

I. Le disposizioni del codice che regolano gli effetti dell'omissione della trascrizione o dell'annotazione non si applicano agli atti anteriori all'entrata in vigore del codice stesso, per i quali la trascrizione non era richiesta secondo le leggi precedenti o era richiesta a effetti diversi.