CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE VI
Disposizioni relative al libro VI

Art. 224

TESTO A FRONTE

I. Salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti, la trascrizione di un atto, eseguita in conformità delle leggi anteriori a effetti diversi da quelli stabiliti dal codice, produce gli effetti previsti dal codice stesso, a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore di questo.