Codice Civile
LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO III
Del lavoro autonomo
CAPO II
Delle professioni intellettuali
Del lavoro
TITOLO III
Del lavoro autonomo
CAPO II
Delle professioni intellettuali
Art. 2230
Prestazione d'opera intellettuale
I. Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
II. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.