Codice Civile
Del lavoro
TITOLO III
Del lavoro autonomo
CAPO II
Delle professioni intellettuali
Art. 2229
Esercizio delle professioni intellettuali
TESTO A FRONTE
I. La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
II. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali] (1), sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
III. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.