Disposizioni transitorie
SEZIONE V
Disposizioni relative al libro V
Art. 217
TESTO A FRONTE
I. Le società cooperative in nome collettivo e quelle per azioni, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, sono soggette alle disposizioni dettate dal codice stesso rispettivamente per le società cooperative a responsabilità illimitata e per le società cooperative a responsabilità limitata, salvo quanto disposto dagli articoli 206 e seguenti di queste disposizioni.
II. Le società cooperative in accomandita, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice, che entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi al medesimo, devono essere poste in liquidazione.
III. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai consorzi conservati in vigore nella Venezia Giulia e Tridentina a norma del primo comma dell'articolo 41 del regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325.