CAPO II
Disposizioni transitorie
SEZIONE V
Disposizioni relative al libro V

Art. 216

TESTO A FRONTE

I. Le società a garanzia limitata, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325, se non hanno provveduto a conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dal 1° luglio 1945 alle nuove disposizioni sulla società a responsabilità limitata.