Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO IX
Dei fatti illeciti

Art. 2045
Stato di necessità

I. Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.