Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO IX
Dei fatti illeciti


Art. 2044

Legittima difesa

TESTO A FRONTE

I. Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

II. Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa. (1)

III. Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato. (1)

____________________
(1) Commi aggiunti dall'art. 7 della L. 26 aprile 2019, n. 36, in vigore dal 18 maggio 2019.