Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO IX
Dei fatti illeciti
Delle obbligazioni
TITOLO IX
Dei fatti illeciti
Art. 2043
Risarcimento per fatto illecito
TESTO A FRONTE
I. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.